| Denominazione
e Definizione degli Oli di oliva e degli Oli di sansa di oliva |
| La classificazione degli oli di oliva è unica nella Comunità
Europea e suddivide le varie tipologie in conformità
a numerose caratteristiche chimico-fisiche e attraverso l’analisi
sensoriale (Panel Test), come riportato rispettivamente dal
Reg. CE n. 2568/91 e successive modifiche, dal Reg CE 1513/2001, del
Reg CE 796/2002. |
| Si
possono definire: |
| Olio di oliva vergine: È l'olio ottenuto
dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o fisici,
utilizzando il calore per facilitarne l’estrazione in quantità
tale da non causare alterazioni dell'olio stesso. Le olive non subiscono
nessun altro trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione,
dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Non può essere commercializzato
come olio vergine l'olio ottenuto mediante estrazione con solventi
chimici o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con
oli di altra natura. L’olio di oliva vergine è oggetto
delle denominazioni che seguono: |
Olio extra vergine di oliva: (qualità
per eccellenza), olio di oliva vergine il cui punteggio
organolettico è uguale o superiore a 6,5;
la cui acidità libera espressa in acido oleico è
al massimo di 1 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste dalle normative; Olio
di oliva vergine: olio di oliva vergine il cui punteggio
organolettico è uguale o superiore a 5,5;
la cui acidità libera espressa in acido oleico è
al massimo di 2 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste dalle normative; Olio
di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il
cui punteggio organolettico è uguale
o superiore a 3,5; la cui acidità libera espressa
in acido oleico è al massimo di 3,3 g. per 100 g. e le
altre caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative(vedi
tabella sottostante); Olio di oliva vergine
lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio
organolettico è inferiore a 3,5
e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è
superiore a 3,3 g. per 100 g. le altre caratteristiche conformi
a quelle previste dalle normative. |
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NB: Secondo il Reg. EC 1513-2001 dal 1° novembre
2003 gli oli vergine corrente e vergine lampante
vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio di oliva lampante.
Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine
la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore
a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria. |
| Gli
oli che seguono vengono invece ottenuti tramite processi di estrazione
chimica con solventi: |
Olio di oliva raffinato: È l'olio di oliva
ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità
libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per
100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste
dalle normative; Olio di oliva: È
l'olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e
di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità
libera non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative. Attenzione
all’etichetta quindi, leggervi OLIO DI OLIVA o OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA è profondamente diverso. Olio di
sansa di oliva greggio: È l'olio ottenuto mediante
trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti
con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra
natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste
dalle normative; Olio di sansa di oliva raffinato:
È l'olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa
di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico
non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella sottostante);
Olio di sansa di oliva: È l'olio ottenuto
da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera non
può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella sottostante).
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| Va
chiarito che: |
gli oli rettificati (sia di sansa che di oliva) hanno subito
una lavorazione che ne ha compromessa la parte aromatica caratteristica
degli oli di oliva;
nell'olio etichettato come "Olio di oliva" e nell' "Olio
di sansa di oliva" non è prescritta la quantità
minima di olio vergine (o extra o vergine o corrente) che deve comporre
la miscela.
L’olio di oliva vergine corrente e l’olio di oliva vergine
lampante sono di solito oli molto vecchi oppure oli ottenuto da olive
non sane o mescolate a quelle di cascola. L’olio vergine corrente
viene usato per tagliare altri oli e ottenere così l’olio
d’oliva. Il destino del vergine lampante una volta raffinato
è lo stesso del vergine corrente.
Ci sono oli di oliva extra vergini come per esempio alcuni fra quelli
provenienti dalla Spagna (Andalusia), che pur appartenendo per caratteristiche
chimiche alla categoria merceologica degli extra vergini, hanno il
tipico sapore della “pipì di gatto”. Questi oli,
prima di venir commercializzati, devono essere sottoposti a trattamenti
chimici quali: neutralizzazione, decolorazione e deodorazione. In
seguito vengono usati per tagliare oli extra vergini. Il perché
è facilmente comprensibile visto che questi oli costano circa
1,5 euro il kg. |
| Ci sono in commercio oli di oliva extra vergini DOP (Denominazione
di origine protetta) e oli extra vergini biologici o biologici in
conversione.
Un’etichetta che riporti la dicitura
DOP (Reg. CEE 2081/92), seguita dal luogo di origine,
indica che le olive da cui è stato estratto l’olio
provengono esclusivamente dalla zona indicata e da ben precise coltivazioni.
Inoltre questi oli devono avere un punteggio al panel test
superiore a 7. Un olio di oliva extra vergine non etichettato
DOP deve avere per essere tale un punteggio di 6,5 o superiore al
panel test.
I disciplinari per gli oli DOP non vietano però l’uso
di antiparassitari organofosforici (pesticidi), o dei concimi chimici;
perciò se l’uliveto è stato trattato con queste
sostanze l’olio non sarà indenne dal contenerne. |
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